Invalidità / Inabilità Ordinaria (L. 222/84), http://www.studiolegalebuonomo.it/p/invali...ia-l-22284.html

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view post Posted on 23/11/2012, 01:15     +1   -1

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Invalidità / Inabilità Ordinaria (L. 222/84)

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:
dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Sono richiesti:
riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.


PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA'
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
REQUISITI
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E', inoltre, richiesta:
a cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
LA DOMANDA
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di:
55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto;
60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto;
60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.
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view post Posted on 23/11/2012, 03:42     +1   -1

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ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (L.222/84)

E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità.
Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'Inps.
Il titolare di assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all' integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.
REQUISITI RICHIESTI
Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere redatta su apposito modulo (IO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.
DECORRENZA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.
Ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza.
Diventa definitivo dopo il terzo riconoscimento.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
INCUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO
L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa come da seguente tabella:


AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.
25 %
dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. 50 %
dell'importo dell'assegno


Tabelle limiti di reddito

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sull'assegno.
Gli assegni ordinari di invalidità concessi con decorrenza anteriore al 1.9.1995 vengono mantenuti in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, fino al riassorbimento con gli aumenti annuali.

TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA

L'assegno ordinario di invalidità deve essere trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

Per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia devono essere perfezionati tutti i requisiti:

•di assicurazione e di contribuzione;
•di età;
•di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITÀ

Poteva essere trasformato in pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se questa era stata presentata entro il 29 settembre 2004.
Da questa data, per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione che ha posto fine ad un contenzioso durato anni, la trasformazione in pensione di anzianità, non è più possibile.



PARTICOLARITÀ
L' assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal1.9.1995 non è cumulabile con la rendita Inail concessa per lo stesso evento; qualora l'importo dell'assegno sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.
Gli assegni ordinari di invalidità concessi con decorrenza anteriore al 1.9.1995, ai titolari di rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento, vengono lasciati in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sugli stessi non sono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge fino al riassorbimento della rendita.

L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile.
Il periodo di godimento dell'assegno, se privo di altra contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa), è utile all'accertamento del diritto per:
•un nuovo assegno di invalidità;
•la pensione ai superstiti;
•la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.
In caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato.
Durante il periodo di godimento dell'assegno ordinario possono essere versati contributi volontari.
www.inps.it/portale/default.aspx?sI...nu=6056&iMenu=1



Integrazione al trattamento minimo
www.inps.it/portale/default.aspx?sI...nu=6090&iMenu=1

quote di maggiorazione per carichi familiari.
www.inps.it/portale/default.aspx?sI...nu=6004&iMenu=1
 
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