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| Invalidità / Inabilità Ordinaria (L. 222/84)
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. A CHI SPETTA Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri); iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. REQUISITI Sono richiesti: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. LA DOMANDA Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso. QUANTO SPETTA L’importo viene determinato con il sistema di calcolo: retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
A CHI SPETTA Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. REQUISITI assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. E', inoltre, richiesta: a cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; la cancellazione dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. LA DOMANDA Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
QUANTO SPETTA L’importo viene determinato con il sistema di calcolo: retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995. L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di: 55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo. http://www.studiolegalebuonomo.it/p/invali...ia-l-22284.html
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